Lo Statuto dell'associazione "Amici di Don Isidoro"
Art. 1
E’ costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “Amici di Don Isidoro”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Busto Arsizio presso la Parrocchia di San Giuseppe in Viale Stelvio n. 12.
Art. 3
L'Associazione ha i seguenti fini:
Custodire e mantenere viva la memoria di Don Isidoro Meschi, diffondendone la conoscenza anche attraverso i mezzi di comunicazione, al fine di mettere in evidenza i suoi insegnamenti, il percorso della sua vita, e valorizzarne la testimonianza sotto il profilo religioso e culturale.
Contribuire, attraverso la quota associativa annuale, libere offerte e altre iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo, a promuovere e coordinare azioni atte ad approfondire e a far conoscere la figura di Don Isidoro.
Art. 4
Per attuare le finalità di cui all’articolo 3, l’Associazione si propone di:
Approfondire gli scritti di Don Isidoro Meschi e verificare le testimonianze delle persone che hanno interagito con lui.
Raccogliere, attraverso la collaborazione di tutti i membri dell’Associazione e delle persone che essi contatteranno, notizie e testimonianze utili ad ampliare la conoscenza di Don Isidoro.
Diffonderne il messaggio, ritenendolo proponibile ed attuale nel tempo.
Creare e custodire un archivio per raccogliere il materiale che riguarda la figura di Don Isidoro Meschi che comprenda i suoi scritti e tutto ciò che è stato detto e pubblicato su di lui.
Promuovere e stimolare iniziative di devozione e di preghiera fondate sull’approfondimento della “Parola” e sulla lettura critica del tempo.
Art. 5
I soci si distinguono in:
1) Soci Onorari
2) Soci Sostenitori
3) Soci Ordinari
Art. 6
Sono Soci Onorari per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, che attribuisce il titolo su proposta motivata del Presidente, coloro che si sono particolarmente segnalati per aver contribuito in vario modo alle finalità dell’Associazione o se ne sono resi benemeriti.
Art. 7
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono fattivamente alle finalità dell’Associazione, impegnandosi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti e versino annualmente una quota associativa superiore a quella stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo per i Soci Ordinari.
Art. 8
Sono Soci Ordinari coloro che intendono partecipare alle attività dell’Associazione, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti e versino annualmente la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 9
1. L'ammissione e l’esclusione dei Soci avvengono con atto formale del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Le quote sono da versarsi annualmente entro il primo trimestre dell’anno solare.
3. La qualità di socio si perde per morosità superiore al biennio.
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 11
1. L'Assemblea, composta da tutti i Soci, viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. Viene poi convocata in seduta straordinaria dal Presidente previa consultazione del Consiglio Direttivo quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
2. L'Assemblea deve essere convocata, almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
2. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci con dichiarazione scritta di delega; ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 12
1. L'Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo, composto come all'articolo 15.
2. L'Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo e lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 13
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in mancanza di questi dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, nel caso di votazioni, nomina due scrutatori.
3. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
4. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato del Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 14
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, con la maggioranza dei presenti.
2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto non occorre che l'Assemblea deliberi con una presenza qualificata di Soci. Si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 15
1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da un numero di Consiglieri non superiore a nove, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.
4. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere compongono il Consiglio di Presidenza e possono adottare provvedimenti di urgenza, che dovranno, tuttavia, essere ratificati quanto prima dal Consiglio Direttivo.
Art. 16
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno due Consiglieri.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
3. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio altri soci, o rappresentanti di Enti o associazioni, però senza diritto di voto.
4. In caso di votazioni, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e delibera:
- La misura della quota associativa annuale.
- L'ammissione e l’esclusione dei Soci.
- La relazione annuale ed il rendiconto da presentare all'Assemblea.
- Gli eventuali regolamenti interni dei diversi settori di attività.
- Ogni altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.
Art. 18
1. Il Presidente dirige l'Associazione nel rispetto dello statuto e ne ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
2. Convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori.
Art. 19
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall'incarico per qualsiasi causa.
Art. 20
Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e conserva il libro dei soci e il libro dei verbali.
Art. 21
Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci, di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell’Associazione, ne esige le rendite, le quote, le obbligazioni, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 22
1. Il patrimonio dell'Associazione, che non ha fini di lucro, è costituito dalle offerte dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative, da eventuali oblazioni o contributi straordinari di soci o terzi. Esso verrà gestito ed impiegato solo per le finalità di cui all'art. 3.
2. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite.
Art. 23
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio non è da considerarsi di proprietà dei Soci in quel momento iscritti nel libro Soci, ma l’Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore e delibererà sulla devoluzione del relativo patrimonio.
Art. 24
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile applicabili alle associazioni non riconosciute.





